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Contratto di apprendistato

Il Testo Unico sull’apprendistato è formato da 7 articoli e prevede 3 tipologie di contratto. L'apprendistato dovrebbe diventare il modo tipico di ingresso nel mondo del lavoro dei giovani

di Mauro Introzzi
Il contratto di apprendistato è stato rivisto nell’ambito del recente Decreto Sviluppo approvato dal Consiglio dei Ministri nel maggio del 2011.
Il Testo Unico sull’apprendistato è formato da 7 articoli e prevede 3 tipologie di contratto, oltre a numerosi rimandi alla contrattazione collettiva. Il suo fine è quello di rendere il contratto più semplice ed efficace ma anche di favorire la ripresa e lo sviluppo del mondo del lavoro.
Nella logica del legislatore il contratto di apprendistato dovrebbe diventare il modo tipico di ingresso nel mondo del lavoro dei giovani.

Le tipologie del contratto sono 3. La prima è l'apprendistato "per la qualifica professionale", della durata di 3 anni e destinata a chi ha compiuto 15 anni. L’obiettivo di questo tipo di contratto è quello di assolvere l’obbligo dell’istruzione ma anche di inserire i giovanissimi nel mondo del lavoro con più facilità.
Il secondo è il contratto di apprendistato "professionalizzante", rivolto ai giovani compresi tra i 18 e i 29 anni e della durata massima di 6 anni.
Il terzo e ultimo è invece un contratto di apprendistato "di alta formazione e ricerca", per i giovani compresi tra i 18 e i 29 anni indirizzati all’ottenimento di un titolo di studio di livello superiore o al conseguimento di titoli universitari e di alta formazione (compresi i dottorati di ricerca). Questa tipologia di apprendistato potrebbe essere utilizzato anche come praticantato negli studi professionali, come quelli di avvocati, architetti o commercialisti.

Il contratto di apprendistato è formalmente un contratto a tempo indeterminato. Nel senso che se nessuna parte esercita il diritto di recesso al termine del periodo di apprendistato il rapporto prosegue come se fosse subordinato a tempo indeterminato.
Si tratta di un contratto vantaggioso sia per il datore di lavoro che per il lavoratore. Il primo sarà chiamato a versare contributi meno onerosi rispetto a un normale contratto a tempo indeterminato mentre il secondo avrebbe invece in accantonamento previdenziale pieno.
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