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Decreto lavoro, le norme principali

Approvato dal Senato della Repubblica, passerà di nuovo alla Camera per la terza e, salvo sorprese, approvazione. Riguarda principalmente i contratti a termine e l’apprendistato.

di Marco Delugan 8 mag 2014 ore 16:24
E’ stato approvato dal Senato il Decreto Lavoro che innova la regolamentazione dei contratti a termine e di quelli di apprendistato. E’ il primo pilastro del Job Act che dovrà essere completato da un prossimo disegno di legge delega. Il decreto lavoro adesso torna alla Camera per una ulteriore approvazione che dovrà avvenire entro il 19 maggio.

NUOVO CONTRATTO A TERMINE - La durata massima del contratto a termine passa da 12 a 36 mesi. Il datore di lavoro non ha più l’obbligo di esplicitare e indicare nel contratto ciò che rende a termine il contratto stesso, il motivo per cui il rapporto si interromperà. Nell’arco dei 36 mesi previsti per un rapporto di lavoro a termine è possibile per un datore di lavoro fare un massimo di 5 contratti allo stesso lavoratore. Il contratto a termine può essere cioè prorogato per un massimo di 5 volte. Non è più prevista una pausa tra un contratto e l’altro.

precarioA TERMINE NON PIU’ DEL 20% - Il numero di lavoratori con un contratto a termine non può superare il 20% del totale di quelli assunti a tempo indeterminato. Alle aziende che occupano fino a 5 dipendenti sarà consentito di stipulare un contratto a termine.

SANZIONE SUPERAMENTO SOGLIA - Le aziende che supereranno la soglia del 20%, di cui sopra dovranno pagare una sanzione pari al 20% della retribuzione complessiva prevista per il primo contratto che supera la soglia, e al 50% della retribuzione complessiva per i casi ulteriori.

SOGLIA 20%, REGIME TRANSITORIO - Le aziende che hanno stipulato contratti a termine per una quota superiore al 20% del totale degli assunti a tempo indeterminato avranno tempo fino al termine del 2014 per regolarizzare la loro posizione. Chi non lo farà non potrà stipulare nuovi rapporti a termine fino a regolarizzazione avvenuta.

ENTI DI RICERCA E SOGLIA 20% - Gli istituti pubblici e privati che svolgono ricerca scientifica non avranno l’obbligo di rispettare la soglia del 20% e i contratti a termine da essi stipulati potranno superare i 36 mesi. Questo perché nel settore della ricerca scientifica l’ingaggio a termine fino a un massimo di 5 anni – anche rinnovabile – è una pratica seguita a livello internazionale.

DIRITTO DI PRECEDENZA - E’ previsto per chi ha un rapporto di lavoro a tempo determinato un diritto di precedenza per l’assunzione a tempo indeterminato. Di tale diritto può avvalersi chi abbia un rapporto a tempo determinato da oltre sei mesi con l’azienda e i lavoratori stagionali. Per le lavoratrici madri, il periodo di congedo per maternità verrà conteggiato nel periodo utile a conseguire il diritto di precedenza. Tale diritto deve essere menzionato espressamente nel contratto.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A PROTEZIONE CRESCENTE - Nel preambolo al Decreto Lavoro governo e maggioranza si impegnano a varare nei prossimi passi legislativi previsti per il completamento del Job Act una fase di sperimentazione per il contratto a tempo indeterminato a protezione crescente.

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CONTRATTO DI APPRENDISTATO - Nel contratto di apprendistato dovrà essere scritto – anche se solo in forma sintetica – il piano formativo individuale previsto. L’obbligo di scrittura del piano formativo era stato eliminato dal testo approvato alla Camera. Le aziende con più di 50 addetti saranno obbligate ad assumere il 20% degli apprendisti prima di poter stipulare altri contratti di apprendistato. Nelle zone a forte domanda di lavoro stagionale, anche gli apprendisti potranno essere assunti a tempo determinato per lavori stagionali. Questo potrà però avvenire solo nei casi in cui la Regione competente abbia previsto percorsi di alternanza scuola lavoro in cui l’esperienza di apprendistato stagionale possa inserirsi.

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ - La legislazione vigente prevede agevolazioni per i contratti di solidarietà. Un decreto interministeriale definirà i criteri per l’individuazione dei datori di lavoro che potranno beneficiarne. Il decreto lavoro ha aumentato le risorse destinabili a questo tipo di contratti dagli attuali 5,16 milioni di euro a 15 a partire dal 2014, e prevede sgravi fiscali del 35% per le aziende che stipulano contratti di solidarietà.
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