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Aspetti fiscali e burocratici del drop shipping

Il drop shipping rappresenta da qualche anno una delle nuove frontiere dell’e-commerce, anche se in Italia ha un pò tardato ad arrivare ed a svilupparsi

di Redazione Soldionline 26 giu 2012 ore 13:55

Articolo a cura di partitaiva.it

Il drop shipping (o anche drop ship, che tradotto letteralmente vuol dire spedizione a goccia, o anche “prodotto per prodotto”) rappresenta da qualche anno una delle nuove frontiere dell’e-commerce, anche se in Italia ha un pò tardato ad arrivare ed a svilupparsi. Per coloro che non fossero informati su tale forma di vendita, consiste in parole povere nella possibilità di vendere i propri prodotti online (ma teoricamente può anche andare bene per le vendite in “locale”) senza avere un magazzino fisico, evitando quindi il problema dell’invenduto:
il venditore si affida al dropshipper, che spedirà direttamente i prodotti all’acquirente, fornendo garanzia e supporto (solitamente). Il venditore funge quasi da “procacciatore d’affari”, procurando nella pratica il cliente e aggiungendo una sorta di sovrappiù sul prezzo imposto dal dropshipper.

Tale forma di e-commerce permette quindi di avviare un’attività online senza l’assillo dell’acquisto e della spedizione di merce, che rimane comunque nella disponibilità del dropshipper, che è una sorta di “grossista” moderno, che provvede anche alla spedizione del prodotto.
Lo svantaggio del drop ship sta però nei guadagni relativamente bassi sui singoli prodotti, e sulla necessità di vendere grosse quantità per avere guadagni consistenti: un ruolo importante lo gioca la pubblicità e il sapersi “muovere, ad esempio, con i social network.

Da un punto di vista fiscale/burocratico non vi è alcuna differenza tra un negozio online che utilizza il dropshipping, ed un negozio online “classico”, ed i passaggi da seguire per avviare una tale attività sono sempre i medesimi:
- Apertura partita iva (codice ateco 47.91.10 - Commercio al dettaglio di prodotti via internet);
- Iscrizione al Registro Imprese della provincia competente;
- Iscrizione INPS commercianti (nel caso in cui ad esempio si fosse dipendenti tempo pieno è possibile richiedere l’esonero dall’iscrizione INPS);
- SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) presso il SUAP del comune dove ha sede legale l’impresa. Lo stesso SUAP solitamente fornisce i modelli adatti (es. modello Com6 bis);

Ricordiamo che tutti i passaggi sopra descritti vengono attuati con la Comunica (o Comunicazione Unica) che deve essere inviata telematicamente presso la Camera di Commercio competente, e che effettua tutte le iscrizioni previste con una sola comunicazione (anche la segnalazione al Comune, anche se non attiva ancora in tutti i comuni di Italia in via telematica).
Per l’avvio di tale attività i costi si aggirano sui 130/150 euro per diritti e bolli (in base alla provincia varia il costo), cui si sommano i costi per imposte e contributi (3.200 euro circa il contributo fisso minimo annuo per INPS, per le imposte il costo è variabile in base al reddito, avendo i requisiti è possibile accedere però al nuovo regime dei minimi con imposta sostitutiva al 5%, ma ad esempio le vendite di prodotti non devono superare i 30.000 euro e non è possibile vendere tali prodotti fuori dalla CEE).

La fatturazione nel dropshipping avviene anch’essa allo stesso modo di un classico negozio online, quindi il venditore riceverà fattura per i prodotti dal dropshipper e annoterà le vendite tra i corrispettivi, o emetterà fattura qualora venga richiesta: ricordiamo che nel caso di vendita per corrispondenza o via internet (nel caso di vendita di prodotti fisici e non digitali come e-book) non è obbligatorio emettere ricevuta fiscale o scontrino, basta soltanto annotare i corrispettivi nell’apposito registro, oppure emettere fattura quando richiesta.

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