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Il certificato di malattia per il lavoro: cos'è e come si richiede

Il certificato di malattia rappresenta il documento che attesta la temporanea impossibilità al lavoro. È redatto dal medico curante, il quale provvederà a inviarlo all’INPS in via telematica utilizzando un numero di protocollo PUC

di Francesca Secci 12 mar 2019 ore 16:06

orario-visita-fiscale_1Può capitare di ammalarsi a causa di una banale influenza o di doversi assentare dal lavoro per motivi di salute: il certificato medico giustifica e garantisce per i giorni di malattia, attestando l’incapacità temporanea al lavoro. Oggi il certificato medico è telematico: in questo modo il processo di gestione dei certificati è ampiamente semplificato.

LEGGI ANCHE: Malattia e assenza da lavoro, cosa fare

Solitamente nel contratto collettivo di lavoro sono disciplinate le materie che riguardano i certificati di malattia e le visite di controllo correlate. Ma, nel caso in cui non dovesse prevedere nulla, è la legge che interviene, la quale disciplina la materia indipendentemente dalla tipologia del contratto. È obbligatorio inviare il certificato medico, e chi non dovesse provvedervi andrà incontro a procedimenti disciplinari.

 

In questa guida:

 

CERTIFICATO DI MALATTIA: COME OTTENERLO

Per procurarsi il certificato medico il primo passo da compiere è informare il datore di lavoro dell’assenza, preferibilmente attraverso un canale diretto come una telefonata, un’email, o un SMS. In caso di mancata comunicazione, l’assenza è spesso considerata ingiustificata. Un altro obbligo in capo al dipendente è quello di comunicare all’azienda il proprio indirizzo di reperibilità.

Una volta avvisato il datore di lavoro, il dipendente dovrà contattare il proprio medico di base per ottenere il certificato medico. Quest’ultimo effettuerà una visita, redigerà il certificato di malattia e lo trasmetterà all’INPS in modalità telematica entro il giorno successivo alla visita stessa.

L’invio del certificato in modo telematico è caratterizzato da un numero di protocollo (PUC).

Sono due i documenti che formano il certificato medico di malattia:

  • Uno, destinato all’INPS, che contiene la diagnosi
  • L’altro, da inviare al datore di lavoro, che sottoscrive la durata della malattia

Il servizio di trasmissione elettronica dei certificati di malattia consente ai medici del SSN di trasmettere i dati all'INPS e quindi ai rispettivi datori di lavoro. La verifica della corretta trasmissione elettronica del certificato medico è una responsabilità esclusiva del dipendente. Infatti, se il medico non riuscisse a comunicare correttamente il certificato medico telematico, la responsabilità ricadrebbe sul dipendente.

È possibile consultare il proprio certificato sulla piattaforma dell’INPS e inserire le seguenti credenziali:

 

Il certificato di malattia visibile sul sito web INPS è utile in quanto esonera il dipendente dall'obbligo di inviare il certificato al datore di lavoro privato o pubblico, e sono sempre consultabili sul sito. Il certificato può essere visionato anche dal datore di lavoro, accedendo alla piattaforma tramite il PIN aziendale. In quest’ultimo caso tuttavia, per questioni di privacy, il datore di lavoro potrà visionare unicamente la durata della malattia, non la diagnosi.

Su espressa richiesta, il medico può inviare una copia del certificato all'indirizzo di posta elettronica personale del dipendente o lasciarne una copia cartacea.

Il medico di famiglia informa anche il dipendente del numero di protocollo del certificato che il dipendente deve fornire al suo datore di lavoro.

La trasmissione elettronica dei certificati medici è obbligatoria per tutti i lavoratori pubblici e privati, tranne alcune categorie del settore pubblico (vigili del fuoco, forze armate, militari).

Quest'ultimi possono farsi rilasciare un certificato di malattia da un medico libero professionista su carta bianca intestata.

 

DIRITTI DEL LAVORATORE MALATO

Durante la fase della malattia, il datore di lavoro non può licenziare il suo dipendente entro un periodo di conservazione del lavoro, chiamato comporto, come definito dal contratto collettivo nazionale.

Il dipendente può essere licenziato solo per giustificato motivo.

Il lavoratore ha inoltre diritto a percepire lo stipendio o a una prestazione assistenziale sostitutiva durante la malattia.

 

MALATTIA E REPERIBILITÀ

È importante comunicare sia al datore di lavoro che al medico che redige il certificato di malattia il domicilio del lavoratore, perché dovrà prestare attenzione alle fasce di reperibilità, ossia l’orario nel quale sarà necessario restare a casa qualora il medico INPS dovesse presentarsi per la visita fiscale.

Infatti, il lavoratore ha l’obbligo di essere disponibile in determinate fasce orarie. Normalmente, gli orari per l’esame medico sono per ogni giorno di malattia dalle 10 alle 12 al mattino e dalle 17 alle 19 il pomeriggio.

Esonero dalla reperibilità. Ci sono dei casi, comunque, dove i lavoratori sono esonerati dai controlli:

  • Nei casi di ricovero in ospedale: è la struttura ospedaliera a inviare all’Inps il certificato di malattia del lavoratore
  • Coloro che hanno delle patologie che richiedono terapie salvavita
  • Nei casi in cui i lavoratori hanno subito un infortunio sul lavoro o abbiano contratto una malattia professionale, i controlli sono effettuati dall’INAIL
  • I lavoratori che presentano un’invalidità che va oltre il 67%

L’assenza alla visita fiscale si considera giustificata quando il lavoratore viene sottoposto a cure indifferibili durante le fasce di reperibilità.

 

VARIAZIONE DELL’INDIRIZZO DI REPERIBILITÀ DURANTE LA MALATTIA

È consentita la variazione dell’indirizzo di reperibilità durante la malattia, ma le regole variano a seconda che si tratti di un dipendente pubblico o privato.

Il dipendente del settore pubblico deve informare immediatamente il datore di lavoro, che a sua volta informa l'INPS attraverso i canali appropriati.

Al contrario, il dipendente privato deve, se è assicurato con l'INPS per la malattia, informare sia la struttura territoriale utilizzando i canali del sito della previdenza sociale sia il datore di lavoro in conformità con i termini del contratto di lavoro in materia di informazione sulla congedo per malattia.

Se invece il dipendente non è assicurato per la malattia all'INPS, è tenuto a informare solo il datore di lavoro.

 

IL CERTIFICATO DI MALATTIA CARTACEO

Per legge, il certificato inviato per via telematica è obbligatorio. Ci sono tuttavia casi in cui il certificato di malattia viene rilasciato in modalità cartacea, e ciò accade solo nel caso estremo in cui per motivi tecnici non è stata possibile la trasmissione.

In questo caso, se si tratta di un lavoratore privato che ha diritto all’indennità economica, occorre consegnare il certificato cartaceo all’Inps della città di residenza del lavoratore entro due giorni tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Fax.

Inoltre, entro due giorni, l’attestato cartaceo deve anche essere trasmesso al datore di lavoro.

Prima di spedire il certificato, è consigliabile farne una copia da conservare.

 

ERRORI NEL CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA

Nel caso in cui il medico dovesse sbagliare indirizzo di reperibilità nel redigere il certificato di malattia, si può porre rimedio in due modi:

  • Se sono trascorse meno di 24 ore dall’emissione del certificato, si può contattare il medico che l’ha emesso, il quale può correggere l’errore entro 24 ore e inoltrare la copia corretta all’INPS
  • Se sono trascorse più di 24 ore, si può chiamare il call center INPS, spiegare l’accaduto e chiedere un cambio di indirizzo. Quest’ultima ipotesi è rischiosa perché il cambio di indirizzo diventa attivo dal giorno dopo

Per questo motivo è consigliabile controllare sempre sulla piattaforma INPS che tutti i dati inseriti siano corretti.

 

DA QUALE GIORNO HA INIZIO LA MALATTIA

In base alla normativa vigente, l’INPS riconosce la malattia unicamente dal giorno di rilascio del certificato medico. Per legge, il medico non può giustificare i giorni precedenti la visita, a meno che non si tratti di un certificato redatto a seguito di una visita domiciliare, quando espressamente indicato dal medico.

Se invece è il medico di continuità assistenziale (ex guardia medica) a redigere il certificato, ha facoltà di giustificare anche il giorno precedente la visita. Solo in un caso il certificato di malattia può essere retrodatato: se il lavoratore chiama il medico dopo le 10 e non ha più posti liberi per quel giorno, la visita sarà posticipata il giorno successivo.

 

MODIFICA DEL PERIODO DI MALATTIA

Nel caso in cui si voglia rientrare a lavoro prima della fine prognosi indicata sul certificato, è necessario chiedere al medico che ha redatto il certificato la rettifica della prognosi, da inoltrare all’INPS telematicamente.

Se invece si vuole comunicare il perdurare della malattia oltre la data indicata nel certificato, occorre un’ulteriore certificazione medica che attesti la prosecuzione della malattia; va richiesta entro il primo giorno successivo alla scadenza della prognosi precedente.

Se il lavoratore assente per malattia non risulta reperibile alla visita di controllo perché rientrato prima a lavoro senza aver preventivamente segnalato il suo ritorno tramite certificato medico, risulterà assente e soggetto a sanzioni.

 

MANCATA O TARDIVA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA

In caso di tardiva certificazione di malattia, l’INPS considera come indennizzabili solo i primi due giorni di mancata comunicazione e non i successivi, fino all’invio del certificato.

Se l’assenza dal lavoro non viene comunicata, o se viene comunicata in ritardo e non nei termini prescritti dal contratto di lavoro collettivo, si incorre in sanzioni disciplinari. Per evitare conseguenze, è quindi necessario dimostrare l'esistenza di un ostacolo legittimo alla comunicazione della malattia.

È chiaro che risulta giustificata una mancata comunicazione dovuta a causa di forza maggiore come un grave malore, un incidente che comporta immediati accertamenti o ricovero.

L’assenza ingiustificata del lavoratore, anche nel caso non sia presente durante la visita del medito INPS ha come conseguenza la perdita di qualsiasi trattamento economico. Il lavoratore può essere sanzionato, in relazione alla gravità del caso, anche con il licenziamento per giusta causa.

 

CASI PARTICOLARI

Certificato medico nei giorni festivi. Nel caso in cui si avesse la necessità di ottenere un certificato medico in giorni festivi e prefestivi occorrerà rivolgersi al medico di Continuità assistenziale (ex guardia medica) che emetterà il certificato di malattia, sia per gli eventi che si svolgono in quei giorni, sia per giustificare la continuazione di un evento certificato fino a venerdì.

Certificato medico in caso di ricovero o pronto soccorso. Nei casi di ricovero o accesso al Pronto soccorso, il certificato medico verrà rilasciato dalla Struttura ospedaliera.

Casi di cicli di cura ricorrenti. Per i cicli di cura ricorrenti, nei quali vengono trattate particolari patologie (tra cui l'emodialisi e la chemioterapia) i lavoratori privati devono produrre un unico certificato che attesta la necessità di tali trattamenti ripetuti.

La certificazione di questi cicli deve essere inviata all'INPS e al datore di lavoro prima dell'inizio della terapia, specificando i giorni.

Le assenze dal lavoro per le terapie, tuttavia, devono essere dimostrate nel solito modo attraverso certificazione elettronica.

Malattia di un giorno. Nel caso in cui la malattia ha una durata giornaliera, occorre avvisare prima di tutto il datore di lavoro, perché, se non dovesse essere avvisato si potrebbe incorrere in sanzioni disciplinari anche se l’assenza per malattia è giustificata.

Si procede poi con la chiamata del medico curante, il quale rilascerà il certificato di malattia.

Anche nel caso di malattia giornaliera non è esclusa la visita di controllo del medico INPS. Infatti, ogni periodo di malattia prevede una visita fiscale, anche più di una volta nel corso della stessa giornata.

Malattia all’estero. Se, durante un soggiorno in un paese dell’Unione Europea o convenzionato con l'Italia, il dipendente si ammala, deve presentare entro tre giorni dall’inizio della malattia il certificato medico all'istituzione straniera competente munito della Tessera Europea Assicurazione Malattia, che procederà all’inoltro della documentazione all’INPS.

Se invece il dipendente si ammala durante un soggiorno temporaneo in un paese extra UE non convenzionato, deve presentare il certificato all'ufficio diplomatico o consolare italiano responsabile per l'invio all’istituto.

In gravidanza. Se una donna in gravidanza si congeda alcuni giorni di lavoro per malattia, il certificato redatto dal medico ha la stessa valenza e utilizzo di tutti gli altri certificati di malattia classici.

Ciò naturalmente si differenzia dal certificato per maternità anticipata, che viene rilasciato nei casi di gravidanza a rischio; in quest’ultimo caso la lavoratrice non è tenuta a rispettare gli orari delle visite fiscali.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.