NAVIGA IL SITO
Home » Guide » Lavoro

Il contratto di lavoro accessorio o prestazione occasionale

Il contratto di lavoro accessorio regola un’attività di lavoro a carattere occasionale, cioè saltuaria. Non va confuso con il contratto d’opera regolato dall’articolo 2222 del codice civile

di Carlo Sala 28 ott 2019 ore 10:35

contratto-lavoro-accessorioIl contratto di lavoro accessorio regola un’attività di lavoro a carattere occasionale, cioè saltuaria. In seguito al decreto legge n. 50 del 24 maggio 2017, convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017, è stato ribattezzato contratto di prestazione (o collaborazione) occasionale.

Il contratto in questione non va confuso con il contratto d’opera regolato dall’articolo 2222 del codice civile. Anche in quel caso la prestazione può avere carattere occasionale; viene però svolta da un lavoratore autonomo, libero cioè di decidere come agire per provare a raggiungere il risultato perseguito da chi si è rivolto a lui. Il lavoratore del contratto di prestazione occasionale non ha invece autonomia. Esiste una certa subordinazione, anche se il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro è assimilato a quello di un collaboratore (o prestatore) nei confronti di un committente.

La forma e le procedure per la stipula del contratto

Il contratto di lavoro accessorio può essere stipulato solo da chi è registrato sul sito dell’Inps, alla sezione “Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto di famiglia”. Devono registrarsi sia il datore di lavoro - committente sia il lavoratore - collaboratore.

Le parti del contratto sono in effetti tre, perché oltre al committente e al collaboratore ha un ruolo anche l’Inps. Una volta effettuata la registrazione, infatti, il committente deve anche versare una somma di denaro, tramite F24 o PagoPa, mentre il collaboratore deve indicare il proprio Iban. Il denaro versato dal primo sarà utilizzato dall’Inps per pagare il secondo.

Non più tardi di un’ora prima dell’avvio dell’attività lavorativa, il committente deve comunicare all’Inps:

  • i dati del collaboratore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • l’oggetto della prestazione;
  • la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione;
  • il compenso.

Non c’è obbligo di comunicazione preventiva se il committente è una persona fisica (o una famiglia) che ricorre a un collaboratore per:

  • lavori domestici;
  • assistenza domiciliare a bambini o anziani, ammalati o disabili;
  • ripetizioni scolastiche. 

Anche il collaboratore deve registrare sul sito dell’Inps il contratto e, nel caso, indicare se sia:

  • titolare di pensione di vecchiaia o invalidità;
  • under 25 anni iscritto all’università o a qualsiasi istituto scolastico;
  • disoccupato;
  • percettori di prestazioni di sostegno del salario o del reddito.

La registrazione da parte del collaboratore deve avvenire a contratto eseguito. Il committente può infatti disporre la revoca dell’incarico ove esso non risulti adempiuto. Tale revoca deve avere luogo sul sito dell’Inps entro 3 giorni da quello in cui doveva avvenire l’attività lavorativa. Nel caso la revoca non sia stata disposta, il collaboratore sarà pagato anche se non ha mosso un dito. Nel caso il contratto risulti eseguito, la revoca non può essere disposta.

 

Chi può stipulare il contratto

Il ricorso a lavoratore con contratto di prestazione occasionale è consentito a persone fisiche, aziende e amministrazioni pubbliche. Il contratto di prestazione occasionale non può essere utilizzato:

  • se il committente impiega o ha impiegato negli ultimi 6 mesi il collaboratore come lavoratore subordinato o come collaboratore continuativo;
  • se il committente ha impiegato oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato nel corso del precedente anno solare (8 lavoratori a tempo indeterminato nel caso di aziende alberghiere e strutture ricettive);
  • se si tratta di eseguire appalti di opere o servizi;
  • se il committente opera nel settori dell’edilizia, delle escavazioni, della lavorazioni di materiale lapideo o in quello di miniere cave e torbiere.

Il committente che operi nel settore agricolo, può stipulare contratti di lavoro accessorio solo con pensionati, studenti under 25, disoccupati e percettori di integrazioni del salario o del reddito.

 

La retribuzione della prestazione occasionale

Il contratto di prestazione occasionale prevede una retribuzione minima di:

  • 8 euro netti l’ora (10 euro lordi) se l’attività lavorativa viene svolta a vantaggio di una persona fisica (o di una famiglia) al di fuori della vita professionale del committente.
  • 9 euro netti l’ora (12,37 euro lordi) e 36 euro netti al giorno se la prestazione viene svolta nell’ambito dell’attività svolta da aziende o professionisti (se l’azienda opera nel comparto agricolo la retribuzione netta minima per ora è fissata dal contratto di lavoro collettivo).

Nel primo caso il collaboratore è retribuito tramite Libretto Famiglia, nel secondo tramite voucher PrestO.

Committente e collaboratore possono concordare una retribuzione netta oraria superiore a quella legalmente prevista. Nel caso di collaborazione retribuita con voucher PrestO, il collaboratore non può percepire meno di 36 euro netti al giorno, anche se la prestazione che gli è richiesta nell’arco della giornata richiede meno di 4 ore di tempo. 

Il collaboratore non può stipulare contratti di prestazione occasionale che gli procurino introiti netti superiori ai 5mila euro l’anno. E non può stipulare contratti di prestazione occasionale con lo stesso committente che gli rendano più di 2.500 euro netti l’anno.

Secondo quanto ha chiarito l’Inps con la circolare n. 103 del 17 ottobre 2018, il limite di 5mila euro l’anno sale a 6.666 euro se il collaboratore è:

  • studente under 25;
  • pensionato;
  • disoccupato;
  • percettore di prestazioni di sostegno al reddito.

Il collaboratore ha diritto contributi previdenziali, che devono essere versati alla gestione separata dell’Inps (la gestione ordinaria è riservata ai lavoratori subordinati). E ha diritto alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si applicano poi le disposizioni del decreto legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003 in tema di riposi giornalieri, settimanali e le pause e quelle dell’articolo 3, comma 8 del Testo Unico sulla sicurezza (decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008).

La retribuzione percepita per il lavoro accessorio non entra nel reddito su cui si calcolano le tasse che il lavoratore deve pagare, non incide sull’eventuale stato di disoccupazione e rientra invece nel calcolo del reddito necessario per ottenere o rinnovare il permesso di soggiorno.

Il committente non può stipulare contratti di prestazione occasionale che comportino il pagamento di retribuzioni nette superiori ai 5mila euro in un anno (o ai 6.666 euro l’anno se si tratta di pensionati, disoccupati, studenti under 25 e percettori di integrazione dello stipendio o del reddito). Entro quelle soglie, può stipulare quanti contratti vuole.

 

I voucher PrestO e il Libretto Famiglia

Il contratto di prestazione occasionale può essere pagato soltanto tramite:

  • voucher PrestO;
  • Libretto Famiglia.

Sia il voucher PrestO che il Libretto Famiglia sono emessi dall’Inps. Il primo è riservato a tutti i committenti tranne le persone fisiche che si avvalgono di collaboratori al di fuori della propria vita professionale; il secondo è utilizzabile soltanto da parte di persone fisiche che ricorre a collaboratori occasionali per lavori domestici, assistenza a minori, anziani, invalidi, ripetizioni scolastiche.

Il voucher PrestO ha un valore di 12,41 euro lordi che includono:

  • 9 euro di retribuzione netta del collaboratore;
  • 2,97 euro di contributi per gestione separata Inps a favore del collaboratore;
  • 0,32 euro di contributi Inail per la copertura di eventuali infortuni sul lavoro del collaboratore;
  • 0,12 euro di oneri gestionali per coprire i costi sostenuti dall’Inps.

Il Libretto Famiglia ha invece un valore di 10 euro lordi, che includono:

    •    8 euro di retribuzione netta del collaboratore;
    •    1,65 euro di contributi per la gestione separata Inps a favore del collaboratore;
    •    0,25 euro di contributi Inail per la copertura di eventuali infortuni sul lavoro del collaboratore;
    •    0,10 euro di oneri gestionali per coprire i costi sostenuti dall’Inps.

Sia il voucher PrestO che il Libretto Famiglia vengono pagati al collaboratore dall’Inps. Il pagamento può avvenire secondo una di queste modalità:

  • con bonifico su conto corrente bancario, entro il 15 del mese successivo a quello della prestazione;
  • tramite bonifico bancario domiciliato entro il 15 del mese successivo a quello della prestazione (questa modalità di pagamento comporta una trattenuta 2,60 euro, a titolo di oneri di pagamento, sulla somma corrisposta al collaboratore);
  • tramite ritiro della somma spettante presso qualsiasi ufficio di Poste Italiane, se il committente ha fornito al collaboratore l’apposito modulo  scaricabile dal sito dell’Inps.

Un bilancio

Il contratto di prestazione occasionale è sicuramente la forma più precaria di attività lavorativa disciplinata dalla legge. Ed infatti le norme che lo regolano lo rendono un’attività residuale: con l’intento di evitare abusi, i voucher attraverso i quali si poteva retribuire (e quindi reperire) lavoratori per prestazioni occasionali erano stati completamente banditi, nel 2017. E una volta ripristinati, per non passare da troppa permissività all’eccesso opposto (col concreto rischio che non si potesse più reclutare legalmente una colf), il loro utilizzo è stato via via reso più restrittivo.

L’intenzione che traspare chiaramente è quella di consentire questo tipo di attività di lavoro solo a chi non è davvero in condizioni di piena occupabilità (pensionati, studenti) o a chi versa in un tale stato di disagio (disoccupati, percettori di sussidi) da doversi accontentare di qualsiasi lavoretto (e magari, sotto sotto, gravare un po’ meno sui conti pubblici).

Di fatto il contratto di prestazione occasionale è un modo per arrotondare, non certo per procurarsi una fonte stabile di sostentamento. Peraltro, così come è disciplinato, non appare in grado di dare soluzione a fenomeni in forte espansione nell’ambito del mondo del lavoro, come i cosiddetti rider e più in generale la gig economy.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.