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Cos'è il contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato rivolto ai giovani e volto a formarli a svolgere un’attività lavorativa

di Carlo Sala 21 ott 2019 ore 16:46

contratto-lavoro-apprendistatoIl contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato (Il contratto di lavoro a tempo indeterminato) rivolto ai giovani e volto a formarli a svolgere un’attività lavorativa. Esso realizza un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, ma consente al lavoratore di portare avanti il percorso di studi al quale sia eventualmente iscritto. La formazione ha una durata prefissata e una volta conclusa il contratto di apprendistato si trasforma in un contratto di lavoro a tempo indeterminato (salva la facoltà di recesso da parte del datore di lavoro).

 

Le tipologie del contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato può essere di tre tipi, a seconda delle persone alle quali si rivolge e del percorso di formazione che consente loro di svolgere. L’apprendistato è:

  • per la qualifica professionale (o il diploma), quando è rivolto a giovani dai 15 ai 25 anni che devono concludere il percorso scolastico;
  • professionalizzante (noto anche come contratto di mestiere), quando è rivolto a persone dai 18 ai 29 anni che vogliano conseguire una qualifica professionale tramite formazione sul lavoro (l’età minima scende a 17 anni se si è già in possesso di altra qualifica professionale);
  • di alta formazione e ricerca, quando è rivolto a studenti tra i 18 e i 29 anni impegnati a conseguire un titolo di studio di livello secondario o di livello superiore.

Può stipulare un contratto di apprendistato, di qualunque dei tre tipi possibili, anche chi sia disoccupato, in mobilità o percepisca un sostegno al reddito. Chi rientri in una di quelle situazioni può stipulare il contratto qualunque sia la sua età.

E’ possibile stipulare più di un contratto di apprendistato tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro, ove le mansioni da svolgere siano diverse. Ed è possibile stipulare più contratti di apprendistato per le stesse mansioni con più datori di lavoro (anche simultaneamente, se si svolgono i vari apprendistati in part time). Se mansioni e programma di formazione non cambiano, l’apprendista può anche passare da un datore di lavoro a un altro laddove diventi impossibile portare a termine l’apprendistato originariamente intrapreso.

 

LEGGI ANCHE: Le diverse tipologie di contratti di lavoro: caratteristiche e utilizzi


La forma del contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta. Deve infatti riportare anche il piano formativo (comprensivo di tutor) predisposto per l’apprendista e l’inquadramento (iniziale, intermedio e finale) che viene dato all’apprendista stesso. La formazione può essere sia interna, ove avvenga sul posto di lavoro, che esterna, se viene impartita a scuola o all’università o comunque al di fuori del luogo di lavoro.

La formazione deve essere di almeno 400 ore l’anno per l’apprendistato per la qualifica professionale o il diploma e di almeno 120 ore in 3 anni per l’apprendistato professionalizzante. Per l’apprendistato di alta formazione e ricerca la formazione è regolata da accordi tra le singole Regioni e le università o gli Istituti di ricerca. Il Ccnl applicabile disciplina di norma la formazione tecnica che viene impartita sul luogo di lavoro.
Il contratto di apprendistato può essere abbinato anche al contratto di somministrazione. E può essere svolto in part time.

 

La durata del contratto di apprendistato

L’apprendistato per la qualifica professionale e quello professionalizzante possono durare al massimo tre anni; nel caso di apprendistato di alta formazione e ricerca la durata massima è fissata dalle singole Regioni (alle quali spetta la competenza in materia di formazione).

La durata dell’apprendistato per il diploma può arrivare a durare quattro anni se l’apprendista sta seguendo un percorso di studi volto al conseguimento di un diploma quadriennale; quella dell’apprendistato professionalizzante può arrivare a durare cinque anni nel caso di apprendisti dell’artigianato per i quali tale possibilità sia prevista dal contratto di lavoro collettivo applicabile.

Il contratto di apprendistato è a tempo indeterminato quindi il rapporto di lavoro non si conclude una volta terminato il periodo di apprendistato. Al termine di tale periodo, l’apprendista viene assunto (anche se non automaticamente). L’assunzione può essere a tempo determinato nel caso in cui l’apprendistato riguardi lavori stagionali.

 

La retribuzione per il lavoro in apprendistato

La retribuzione dell’apprendista è fissata dal Ccnl applicabile in base a tipologia del contratto di apprendistato,  qualifica che l’apprendista deve conseguire e livello di inquadramento che riceve. Il datore di lavoro può inquadrare l’apprendista fino a due livelli in meno rispetto alla qualifica che l’apprendista stesso deve conseguire.

La retribuzione del contratto di apprendistato è:

  • di 2mila euro all’anno nel caso di minorenni e di 3mila nel caso di  maggiorenni che svolgono un apprendistato per la qualifica o il diploma professionale (l’apprendista gode di una retribuzione nella misura di almeno il 35% anche per le ore in cui non lavora ma fa formazione);
  • pari al 60% e crescente nel tempo fino a essere uguale a quella di un lavoratore ordinario con lo stesso ruolo per chi svolge un apprendistato professionalizzante;
  • fissata dal Ccnl applicabile nel caso di apprendistato di alta formazione e ricerca. 

L’apprendista matura i contributi previdenziali e il Tfr. Gode anche  della copertura assicurativa obbligatoria in favore dei lavoratori per malattia, infortunio sul lavoro e maternità.

Se e quando il contratto di apprendistato si trasforma in uno a tempo indeterminato, si applicano tutte le regole tipiche di quel contratto.

 

Il licenziamento e le dimissioni dell’apprendista

L’apprendista può essere licenziato solo per giusta causa o giustificato motivo. Finito l’apprendistato, il datore di lavoro ha facoltà di recedere dal contratto e così il rapporto di lavoro in apprendistato non diventa a tempo indeterminato. Il datore di lavoro non deve fornire motivazione per il recesso, ma deve comunicare per iscritto la sua scelta al lavoratore. Tale comunicazione deve essere fornita rispettando il termine di preavviso fissato dal Ccnl applicabile. Il termine di preavviso inizia decorre dal momento in cui ha fine l’apprendistato. Il recesso è possibile solo per giusta causa o giustificato motivo nel caso di apprendistato professionalizzante svolto da chi goda di indennità di di disoccupazione o di mobilità.

L’apprendista può dare le dimissioni comunicandole per iscritto al datore di lavoro rispettando il termine di preavviso fissato dal Ccnl applicabile.

Datore di lavoro e apprendista possono concordare un termine diverso da quello del contratto di lavoro collettivo o una risoluzione consensuale del contratto di apprendistato. Il mancato preavviso, ove previsto, comporta però l’obbligo per l’apprendista di risarcire il danno al datore di lavoro. Le dimissioni sono revocabili entro 7 giorni dal momento in cui sono state date; la revoca deve essere disposta nelle stesse forme in cui sono state date le dimissioni.

Una volta trasformato il contratto di apprendistato in uno a tempo indeterminato, le regole dimissioni e licenziamento sono quelle del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

 

I limiti all’impiego di apprendisti

In base al Jobs Act (legge n. 78 del 16 maggio 2014) il datore di lavoro non può assumere apprendisti in quantità maggiore rispetto al totale di lavoratori ordinari qualificati o specializzati che già impiega. Nel dettaglio può stipulare (direttamente o in somministrazione) fino a un massimo di:

  • 3 contratti di apprendistato se non dispone già di lavoratori ordinari qualificati o specializzati oppure se ne impiega meno di 3;
  • 9 contratti di apprendistato se ha 9 dipendenti (se non tutti i dipendenti  sono qualificati o specializzati, potrà assumere solo tanti apprendisti quanti sono i lavoratori qualificati o specializzati)
  • stipulare 2 contratti di apprendistato ogni 3 lavoratori qualificati o specializzati se già impiega più di 9 lavoratori ordinari.

Lo stesso Jobs Act dispone che non il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti possa stipulare nuovi contratti di apprendistato solo se nei 36 mesi precedenti ha confermato, come lavoratori ordinari, almeno il 20% degli apprendisti (il Ccnl applicabile può stabilire una percentuale diversa).

Limiti diversi, stabiliti dalla legge legge n. 443 dell’8 agosto 1985, valgono nel caso in cui il datore di lavoro sia un’azienda artigiana. Gli apprendisti che possono essere assunti nell’ambito dell’artigianato sono infatti:

  • da 9 a 13 per le imprese che non lavorano in serie;
  • da 5 a 8 per imprese che lavorano in serie;
  • da 16 a 24 per le imprese artigiane che effettuano lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura;
  • da 5 a 9 per le imprese edili.

Pro e contro del contratto di apprendistato

Il Jobs Act ha rimosso il principale limite del contratto di lavoro in apprendistato: l’età massima entro la quale lo si poteva stipulare. Questo ha consentito anche a chi abbia già avuto precedenti esperienze lavorative di tentare una nuova strada, acquisendo la professionalità necessaria.
Rispetto al tirocinio, che pure prevede la formazione di chi lo pratica, l’apprendistato ha il pregio di dar vita a un rapporto di lavoro vero e proprio.

Pur con prospettive migliori dello stagista, anche l’apprendista non ha la certezza della stabilità di lavoro e di reddito. Il datore di lavoro resta infatti libero di non trasformare il contratto di apprendistato in uno a tempo indeterminato. Altro pregio del contratto in questione è la possibilità di abbinarsi a quello di lavoro in somministrazione.

Il maggior limite del contratto di apprendistato resta la circoscritta praticabilità da parte del datore di lavoro per via dei vincoli legati ad ampiezza dell’azienda, ambito di attività e numero di lavoratori qualificati o specializzati già impiegati.

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