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Cos'è il whistleblowing? Che tutele ha il whistleblower?

Whistleblowing è la segnalazione di un illecito di cui si venga a conoscenza nello svolgimento del proprio lavoro. Di origine inglese, come indica la parola (che significa soffiare il fischietto)

di Carlo Sala 18 dic 2019 ore 10:48

whistleblowingWhistleblowing è la segnalazione di un illecito di cui si venga a conoscenza nello svolgimento del proprio lavoro. Di origine inglese, come indica la parola (che significa soffiare il fischietto), il whistleblowing è previsto in Italia dalla legge n. 179 del 30 novembre 2017 soprattutto come strumento di contrasto della corruzione.

Ma cos'è il whistleblowing, in parole povere? E come un segnalatore di illeciti è poi tutelato?

 

 

In cosa consiste la legge sul whistleblowing

La legge sul whistleblowing si articola sostanzialmente in 2 parti:

  • regola le modalità di segnalazione dell’illecito;
  • prevede misure a tutela di chi ha fornito la segnalazione. 


La legge si applica sia nel settore pubblico che nel settore privato. La tutela del whistleblower è identica nell’uno e nell’altro campo, le modalità per effettuare la segnalazione sono invece diverse

 

Come funzione il whistleblowing

Le segnalazioni di illeciti che avvengano all’interno della pubblica amministrazione devono essere indirizzate al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza che gli enti pubblici devono nominare al loro interno, oppure all’Autorità nazionale anti-corruzione (Anac) o all’autorità giudiziaria.

Rientrano nel settore pubblico le pubbliche autorità, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico. Per la tutela accordata ai whistleblower, i lavoratori e i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi a favore delle amministrazioni pubbliche sono equiparati ai dipendenti degli enti pubblici, anche se sono dipendenti di aziende private.

Il privato ha più discrezionalità del pubblico nell’organizzare sistemi di prevenzione della corruzione e di segnalazione di illeciti. Per il settore privato, infatti, la legge prevede genericamente che il datore di lavoro debba adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo che prevedano canali, almeno uno dei quali telematico, attraverso cui il lavoratore possa effettuare le segnalazioni e mantenere la propria riservatezza. Il privato deve comunque prevedere un organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli al quale indirizzare le segnalazioni. Spetterà poi a questo organismo valutare le segnalazioni ricevute e inoltrare, eventualmente, alle autorità competenti (magistratura in primis).

 

La tutela del whistleblower

Il whistleblower, cioè colui che fa la segnalazione dell’illecito, è tutelato contro le ritorsioni cui può essere esposto a seguito della segnalazione stessa. Oltre che nella tutela della riservatezza di chi fa whistleblowing, tale protezione si concretizza nel divieto di atti di ritorsione o di discriminazione nei confronti del whistleblower.

L’identità di chi effettua la segnalazione resta riservata

  • fino alla conclusione delle indagini preliminari nel caso di procedimento giudiziario innescato dal whistleblowing;
  • fino alla chiusura della fase istruttoria nel caso di procedimento della Corte dei conti (che può operare solo nei confronti di soggetti pubblici);
  • nei procedimenti disciplinari a cui il whistleblower sia sottoposto per motivi diversi da quelli che hanno portato al whistleblowing (il diritto interessato in quest’ultima ipotesi può rinunciare alla riservatezza).

Chi ha fatto whistleblowing non può essere sottoposto a licenziamento, demansionamento o trasferimento per via della segnalazione. Nel caso del licenziamento ha diritto al reintegro nel posto di lavoro; nel caso di demansionamento o trasferimento ha diritto a essere riportato nel ruolo e nel posto in cui operava.

In caso di licenziamento, demansionamento, trasferimento o di qualsiasi altra misura giudicata discriminatoria o ritorsiva dal lavoratore, l’onere della prova è invertito. Non è dunque il lavoratore che deve dimostrare di essere rimasto vittima di un provvedimento ingiusto, adottato solo perché ha fatto whistleblowing; è invece il datore di lavoro che deve dimostrare di aver preso quella decisione per motivi oggettivi che nulla hanno a che fare col whistleblowing effettuato dal lavoratore.

In caso di mancata tutela del lavoratore che ha fatto whistleblowing l’Anac può disporre multe fino a:

  • 30.000 euro, a carico del responsabile dell’amministrazione o ente che abbia adottato misure discriminatorie nei confronti del whistleblower;
  • 50.000 euro a carico del responsabile delle attività di verifica delle segnalazioni, in caso di mancata analisi di quest’ultime;
  • 50.000 euro, in caso di mancata adozione di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni.

Ritorsioni o discriminazioni in seguito a whistleblowing possono essere segnalate dal lavoratore o dalle organizzazioni sindacali all’Ispettorato nazionale del lavoro.

 

Le responsabilità del whistleblower

Il lavoratore che fa whistleblower è responsabile della segnalazione. Le tutele previste nei suoi confronti non operano nel caso abbia agito con dolo o colpa grave. Nel caso cioè in cui sapesse o avrebbe dovuto sapere (agendo con ordinaria diligenza) che la segnalazione che ha effettuato era infondata. La segnalazione infondata può sfociare in un procedimento penale contro il lavoratore per diffamazione o calunnia.

 

Domande e risposte

Cos'è il whistleblowing ?

Whistleblowing è la segnalazione di un illecito di cui si venga a conoscenza nello svolgimento del proprio lavoro.

Vale sia nel pubblico che nel privato?

Sì.

Quali sono le tutele del whistleblower?

Colui che fa la segnalazione dell’illecito è tutelato contro le ritorsioni cui può essere esposto a seguito della segnalazione stessa.

Il whistleblower ha responsabilità?

Il lavoratore che fa whistleblower è responsabile della segnalazione. L'infondatezza di quest'ultima, se ce ne fossero i presupposti, può sfociare in un procedimento penale per diffamazione o calunnia.

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