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Assegno di invalidità: tutto quello che c’è da sapere

Che cos’è l’assegno ordinario di invalidità? Chi ne ha diritto? Come si compila la domanda? Questa guida cerca di dare una risposta a tutti i quesiti in materia

di Francesca Secci 3 set 2018 ore 14:37

Il nostro paese riconosce alle persone con disabilità una serie di benefici. Uno di questi è l'assegno di invalidità, i cui destinatari devono seguire un processo burocratico, al termine del quale viene assegnato un punteggio che determina la percentuale di disabilità.

Il punteggio varia a seconda delle malattie e gli assegni sono riconosciuti entro determinati limiti di reddito.

Prima di procedere con la trattazione, però, è opportuno distinguere tra l’invalidità civile e l’assegno ordinario di invalidità. La guida si soffermerà sull’assegno di invalidità ordinario.

 

ASSEGNO DI INVALIDITÀ ORDINARIO E ASSEGNO DI INVALIDITÀ CIVILE: LE DIFFERENZE

inps-logo

L'assegno di invalidità civile è un assegno sociale esente dai contributi versati. L'invalidità civile è concessa solo a persone con disabilità pari al 74% o più, che soddisfano determinati requisiti di reddito. La legge sul risarcimento per la disabilità civile è disciplinata dall'articolo 13, legge 118/1971. Secondo la legislazione, il disabile civile è una persona affetta da menomazioni fisiche, mentali o sensoriali, sia congenite (esistenti dalla nascita) che acquisite, con una riduzione della capacità lavorativa superiore a 1/3 (pari al 33%).

Per l'assegno di invalidità ordinario, invece, è sufficiente una disabilità del 66,6%, cioè una malattia fisica o mentale che porti ad una riduzione di oltre due terzi della capacità di lavorare. Il servizio è regolato da legge 222/1984.

Questa differenziazione è necessaria perché le procedure di domanda del riconoscimento della disabilità sono differenti, così come variano i benefici riconosciuti, che dipendono dalle percentuali stabilite dal comitato medico competente.

La domanda per il riconoscimento della disabilità deve essere inviata elettronicamente all'INPS. Inoltre esistono procedure per proteggere le persone con un livello di disabilità inferiore rispetto alla patologia stabilita.

 

COS’È L’ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

L'assegno di invalidità ordinario è un sussidio economico che viene erogato su richiesta alle persone la cui capacità di lavoro è ridotta a meno di un terzo a causa di una malattia fisica o mentale.

L’erogazione dell’assegno è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa.

 

I DESTINATARI DELL’ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

L'assegno ordinario di invalidità può essere chiesto all’INPS:

  • dai lavoratori dipendenti,
  • dai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri),
  • dai lavoratori parasubordinati.

Dalla lista sono esclusi i lavoratori del pubblico impiego i quali non possono richiedere l’assegno ordinario di invalidità.
I dipendenti pubblici possono ricevere le prestazioni di invalidità solo se sono invocate dall'amministrazione a cui appartengono. Questo avviene solitamente in seguito all’accertamento di uno stato debilitante da parte del dipendente.

 

I REQUISITI NECESSARI

Non esiste un requisito anagrafico per il conseguimento della prestazione ma è necessario essere in possesso di:

  • Un requisito medico-legale, che attesti la riduzione della capacità  lavorativa a meno di un terzo o l’impossibilità di svolgere gli atti quotidiani.
  • Un requisito contributivo, ovvero 5 anni di contributi versati di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda.

La prestazione avrà, in caso di sussistenza sia del requisito contributivo che di quello medico-legale, decorrenza dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.

Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.

 

IL REQUISITO MEDICO-LEGALE

Il requisito medico-legale, oltre a quello contributivo, è fondamentale, perché attesta che la persona assicurata è permanentemente limitata a meno di un terzo della sua capacità lavorativa a causa di una malattia o di un difetto fisico o mentale.

Chi fa richiesta per l’assegno di invalidità è necessario che sia in possesso di un'accurata documentazione medica che mostri la gravità della malattia e le cure mediche e a cui è sottoposto.

A differenza dell’invalidità civile, l'esistenza del requisito medico-legale è correlata all'attività lavorativa. Ciò significa che non vanno utilizzate le stesse tabelle di valutazione valide per l’inabilità civile come base per determinare la percentuale di l'invalidità. Per l'assegno di invalidità, è necessario verificare se la capacità lavorativa corrisponde alle attitudini specifiche della persona assicurata.
Hanno diritto all’assegno anche coloro che presentavano una  riduzione della capacità lavorativa prima di cominciare a lavorare, purché si sia verificato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.

 

IL REQUISITO CONTRIBUTIVO

L'assegno può essere attribuito ai lavoratori assicurati che hanno versato contributi da almeno 5 anni, tre dei quali nei 5 anni precedenti la domanda.

Anche coloro che hanno maturato contributi in Paesi dell’Unione Europea o in Paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia hanno diritto alla prestazione. In questo caso,  l'importo dell’assegno è calcolato in proporzione ai contributi accreditati all'assicurazione italiana secondo il criterio pro-rata applicabile alle prestazioni internazionali.
Per quanto riguarda i contributi maturati, sono esclusi dal conteggio:

  • I congedi parentali, ossia le assenze per astensione facoltativa dopo il parto
  • I lavori all’estero con paesi con cui l’Italia non ha sottoscritto accordi o convenzioni previdenziali
  • I servizi militari oltre al servizio di leva
  • Le malattie superiori all’anno
  • I periodi di iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive del contributo Ivs

L’IMPORTO DELL'ASSEGNO DI INVALIDITÀ

Come già detto, l’assegno viene calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati.

Come viene stabilito l’importo dell’assegno ordinario di invalidità? L'importo è calcolato sulla base del sistema a costi misti, in cui una quota è calcolata secondo il sistema di retribuzione e una secondo lo schema contributivo oppure col sistema contributivo se il lavoratore ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995.

Se il soggetto lavora, può comunque percepire la prestazione previdenziale oltre allo stipendio, ma con riduzioni dell’importo quando:

  • Il reddito del lavoratore supera di 4 volte il trattamento minimo Inps vigente. L’assegno ordinario di invalidità sarà ridotto del 25% rispetto al servizio di base
  • Il reddito del lavoratore supera di 5 volte il trattamento minimo Inps. L’assegno ordinario di invalidità sarà ridotto del 50%

 

LA DURATA DELL’ASSEGNO

Una volta conferito l’assegno di invalidità, ha una durata pari a tre anni. Su richiesta del titolare, può essere prorogato per un periodo della stessa durata se sussistono i requisiti medico-legali.
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di scadenza del triennio e fino a 120 giorni dopo la data di scadenza.
Dopo tre rinnovi consecutivi, l’assegno di invalidità viene automaticamente confermato. L'INPS può in ogni momento effettuare controlli medico-legali per garantire che persistano le condizioni vincolanti l’erogazione del servizio economico.

Quando viene raggiunta l'età di pensionamento e tutte le condizioni sono soddisfatte, l'assegno di invalidità ordinario viene convertito in pensione di anzianità.

DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

L’assegno ordinario di invalidità decade in quattro casi:
  1. Sono venuti meno i requisiti medico-legali
  2. L’assegno ordinario di invalidità può decadere in caso di pensionamento del lavoratore, e in quel caso, se sussistono i requisiti necessari, si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia. In questa ipotesi non è necessario presentare una domanda specifica, basta che sia soltanto soddisfatto il requisito contributivo di 20 anni
  3. In caso di decesso del titolare dell’assegno, i familiari non possono riceverlo, perché la prestazione non è reversibile. Possono, al contrario, ottenere una pensione indiretta
  4. L'assegno è incompatibile con chi percepisce un assegno di disoccupazione

COME FARE DOMANDA PER L'ASSEGNO DI INVALIDITÀ

Per richiedere l’assegno ordinario di invalidità si possono percorrere diverse strade:

  1. Presentare la domanda deve essere online sul portale dell’INPS attraverso il servizio dedicato
  2. Chiamando il numero gratuito INPS 803164 gratuito o il numero a pagamento 06-164164
  3. Rivolgendosi a patronati o altri enti intermediari dell’Istituto

Per presentare la domanda occorre inoltre essere in possesso della certificazione medica che attesti la condizione di invalidità (mod. SS3).

 

ASSEGNO DI INVALIDITÀ PER SOGGETTI CON EMICRANIA E ERNIA

In generale, sono prese in considerazione tutte le domande per determinare la disabilità e la gravità della stessa, a condizione che siano accompagnate da una documentazione medica aggiornata e recente.

Sulla base di questa ipotesi, le persone che soffrono di emicrania o ernia possono beneficiare di un assegno di invalidità.
In questo caso, la persona che soffre di forti mal di testa o emicrania può rivolgersi al medico curante e ottenere un certificato medico specifico.

Spetta quindi al medico di famiglia inoltrare questo certificato all'INPS e fornire il numero di protocollo che verrà comunicato al datore di lavoro. È consigliabile contattare preliminarmente il sindacato di riferimento per scoprire come puoi muoversi meglio.

Attualmente, solo la regione Lombardia ha assegnato un punteggio specifico alla cefalea, con una percentuale che va dallo 0 al 46%.

Per quanto riguarda l’ernia invece, se questa riguarda le vertebre lombari e il paziente è stato sottoposto a un intervento chirurgico di stabilizzazione del rachide lombare, si potrebbe avere il riconoscimento di invalidità fino al 40%.

 

SE LA RICHIESTA NON VIENE ACCETTATA

In caso di mancata accettazione della domanda o di accettazione parziale della stessa, entro 6 mesi dalla notifica del risultato della visita, è possibile presentare un sollecito al tribunale locale.

Il sollecito consiste nella richiesta di nomina di un consulente tecnico ex ufficio o di un medico legale che riveda le condizioni di salute del richiedente.

In questo caso è richiesto l'aiuto di un avvocato. Se l’esito dovesse essere negativo, è ancora possibile impugnare il rapporto sfavorevole entro 30 giorni e procedere con una denuncia di merito in cui i risultati della visita possono essere impugnati.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.