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Il lavoro part time, tutto quello da sapere

Il lavoro part time, o contratto di lavoro a tempo parziale, è una modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato. Non rappresenta quindi un tipo di contratto di lavoro

di Carlo Sala 9 ott 2019 ore 10:47

contratto-lavoro-part-timeIl lavoro part time, o contratto di lavoro a tempo parziale, è una modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato. Non rappresenta quindi un tipo di contratto di lavoro, anche se deve essere concordato da lavoratore e datore di lavoro.

Lavoratore e datore di lavoro possono concordare che lo svolgimento del contratto di lavoro avvenga fin dall’inizio dall’assunzione a tempo parziale anziché a tempo pieno. Oppure possono concordare nel corso del rapporto di lavoro che un’attività lavorativa svolta a tempo pieno venga svolta a tempo parziale (per un tempo predefinito oppure no). Infine possono anche concordare l’inverso e tramutare un rapporto di lavoro part time in uno a tempo pieno.

 

La forma dell’accordo per l’esecuzione del contratto di lavoro in part time

In qualunque momento sia deciso, all’avvio del rapporto di lavoro o nel corso di esso, l’accordo tra lavoratore e datore di lavoro sul part time deve avere forma scritta. Sia che si tratti di avviare un rapporto di lavoro in part time, sia che si tratti di trasformare un rapporto di lavoro a tempo pieno in uno a tempo parziale. Sia, infine, che si tratti al contrario di passare dal part time al full time.

Oltre all’accordo tra la parti, devono risultare per iscritto anche:

  •     la durata del periodo di part time;
  •     l’orario di svolgimento del part time.


Nel caso di passaggio al tempo pieno di chi sia stato assunto in part time occorre stipulare un nuovo contratto. Nel caso di passaggio al tempo pieno di chi già in precedenza era assunto a tempo pieno invece no.

In ogni caso, se il part time non risulta per iscritto il lavoratore può chiedere, alla magistratura del lavoro, che il rapporto di lavoro sia considerato a tutti gli effetti (prestazione del lavoratore, retribuzione da parte del datore di lavoro) a tempo pieno.

 

L’orario di lavoro nel part time: orizzontale, verticale e misto

La legge fissa in 40 il totale di ore settimanali di svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato. Tale limite può essere ridotto dal contratto collettivo di lavoro. In ogni caso, superato il limite settimanale fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, scattano gli straordinari (con relativi aumenti retributivi).

Attraverso il part time, lavoratore e datore di lavoro concordano che il totale di ore di lavoro settimanali da svolgere sia inferiore al tetto previsto dalla legge o dal Ccnl. Il numero minimo di ore che devono essere svolte in part time è fissato dai singoli Ccnl.

Come ripartire il minor numero di ore di lavoro settimanali è affidato alla loro libera scelta. Possono quindi decidere che il lavoratore:

  • svolga ogni giorno la propria attività lavorativa per un numero di ore inferiore a quello della normale giornata lavorativa (part time orizzontale);
  • svolga la propria attività lavorativa a tempo parziale solo in alcuni giorni, lavorando a tempo pieno negli altri (part time verticale);
  • svolga la propria attività in part time orizzontale per un certo periodo e in part time verticale per un altro. Il cosiddetto part time misto che si realizza  in queso caso può prevedere una successione di periodi di part time orizzontale e verticale, anche di diversa durata (per esempio 4 mesi di part time orizzontale seguiti da 8 di part time verticale e poi da 6 mesi di part time di nuovo orizzontale e 6 di part time di nuovo verticale).

 

Clausole particolari del lavoro part time

Il Ccnl può consentire al datore di lavoro di introdurre modifiche allo svolgimento del part time. Per avere tale possibilità, il datore di lavoro deve concordare per iscritto col lavoratore le cosiddette clausole elastiche e flessibili.

Attraverso le clausole elastiche l’orario di lavoro part time può essere spostato (dalle ore 14 alle ore 18 ad esempio invece che dalle 9 alle 13). Attraverso quelle flessibili può essere dilatato (portato ad esempio da 4 a 6 ore). La combinazione simultanea di clausole elastiche e flessibili consente  sia di dilatare che di spostare il part time (anzichè svolgersi dalle 9 alle 13 si svolgerà dalle 10 alle 16, per esempio).

In caso di applicazioni delle clausole elastiche e flessibili il lavoratore ha diritto a:

  • 2 giorni di preavviso (salvo accordo su un termine diverso);
  • maggiorazione retributiva (secondo quanto dispone il Ccnl applicabile al rapporto di lavoro).

 

Gli straordinari nel part time

Il lavoratore part time può essere chiamato a lavorare oltre l’orario di lavoro ridotto concordato col datore di lavoro. In questo caso le ore in più lavorate rappresentano ‘lavoro supplementare’ e saranno retribuite con una maggiorazione rispetto alla retribuzione ordinaria.  La legge rimanda al Ccnl per definire:

  • i casi nei quali può aver luogo lavoro supplementare;
  • il tetto massimo di ore di lavoro supplementare consentite;
  • la maggiorazione della retribuzione da pagare per le ore di lavoro supplementare.


Il lavoratore part time può svolgere lavoro straordinario, ma solo se è in part time verticale o misto. Di nuovo, spetta al Ccnl stabilire:

  •  i limiti di lavoro straordinario consentiti a chi è in part time;
  •  le maggiorazioni retributive per il lavoro straordinario svolto da chi è in part time.

 

LEGGI ANCHE: Le diverse tipologie di contratti di lavoro: caratteristiche e utilizzi


La retribuzione nel part time

La retribuzione del lavoratore part time è calcolata allo stesso modo di quella del lavoratore a tempo pieno. Anche il numero di mensilità annue (di norma 13) è lo stesso. Poiché però chi è in part time lavora per un numero di ore complessive inferiore rispetto a chi svolge la propria attività lavorativa a tempo pieno, la retribuzione del primo sarà tanto inferiore a quella del secondo quanto minore è il numero di ore di lavoro dell’uno rispetto all’altro. Il Ccnl regola le maggiorazioni dovute al lavoratore part time per il lavoro supplementare e per quello straordinario.

 

Il licenziamento nel part time

Poiché il part time rappresenta semplicemente una modalità di svolgimento di un contratto di lavoro, la disciplina del licenziamento applicabile è quella propria del tipo di contratto concordato da lavoratore e datore di lavoro.

Non è comunque motivo di licenziamento il rifiuto del lavoratore di cambiare il regime orario di svolgimento della propria attività lavorativa. Allo stesso modo, non può essere licenziato chi non accetti di introdurre nel proprio contratto di lavoro clausole elastiche e flessibili.

 

Chi può avere il part time

Il part time può essere stipulato con qualsiasi lavoratore, già in servizio o neoassunto. Prima di procedere a nuove assunzioni part time, il datore di lavoro deve informare coloro che sono già alle sue dipendenze, così da consentire loro di proporsi per il part time stesso. Tra chi è già dipendente può proporsi solo chi svolge le stesse mansioni e nella stessa sede per le quali il datore di lavoro cerca personale part time.

Il dipendente in possesso dei requisiti per proporsi non ha automaticamente diritto ad ottenere il part time. Avere il part time è un diritto solo per il dipendente che:

  • sia affetto da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative con ridotta capacità lavorativa;
  • sfrutti il part time al posto del congedo parentale (o nei limiti del congedo parentale ancora spettante) e si trovi a lavorare in regime di part time per non meno della metà delle ore di lavoro previste in regime di tempo pieno.


La precedenza nel passaggio al part time vale anche tra chi è già dipendente. La priorità spetta, a scalare, a chi:

  • ha un coniuge, figli o genitori affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative;
  • assiste una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, riconosciuta invalida al 100% e bisognosa di assistenza continua perché incapace di compiere atti di vita quotidiana;
  • ha un figlio convivente di non più di 13 anni o un figlio convivente portatore di handicap.


Chi ha trasformato il proprio rapporto di lavoro passando al part time ha diritto di precedenza rispetto a potenziali nuovi assunti qualora il datore di lavoro abbia bisogno di personale a tempo pieno. Il datore di lavoro dovrà quindi prima ri-trasformare i rapporti di lavoro con suoi dipendenti part time che chiedano di tornare a tempo pieno. Solo se rimangono posti vacanti potrà assumere nuovi lavoratori.

 

Part time: si possono svolgere altri lavori?

Il lavoro part time può essere svolto anche per più datori di lavoro. La legge non fissa limiti al numero di datori di lavoro per i quali si può lavorare. L’unico limite che prevede è quello delle ore 48 settimanali come tetto massimo di attività di lavoro in part time che si può svolgere nell’arco della settimana.

Luci e ombre del part time

Il part time consente al lavoratore di raggiungere un equilibrio tra vita lavorativa e vita privata tanto più ottimale quanto maggiori sono le esigenze extralavorative. La cura dei figli è il caso più ricorrente nel quale il part time consente il giusto bilanciamento tra sfera lavorativa e sfera extralavorativa. Non a caso, non solo in Italia, il part time è praticato sopratutto da donne lavoratrici con figli piccoli.

Vero è che l’altra faccia della medaglia è un minor introito, ma questo vale solo per alcuni (anche se probabilmente la maggior parte) dei lavoratori a tempo parziale. Se usato per svolgere più rapporti di lavoro con più datori di lavoro, infatti, il part time non significa né lavorare molto meno né guadagnare molto meno.

Nel complesso, però, il part time appare una via più agevole da percorrere per chi ha già un lavoro che non per chi lo cerca. Chi ha già un lavoro ha infatti una sorta di diritto di prelazione rispetto a chi ancora non ha lavoro e può trovarlo, a tempo parziale, solo se chi già lavora non mostra interesse per questa particolare modalità di svolgimento di attività lavorativa.

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