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Malattia e assenza da lavoro, cosa fare

La malattia dà al lavoratore il diritto di assentarsi dal lavoro mantenendo il proprio posto di lavoro. L’assenza è consentita per tutto il tempo che occorra al lavoratore per tornare in salute

di Carlo Sala 13 nov 2019 ore 15:46

assenza-lavoro-malattiaLa malattia dà al lavoratore il diritto di assentarsi dal lavoro mantenendo il proprio posto di lavoro. L’assenza è consentita per tutto il tempo che occorra al lavoratore per tornare in salute, ma comporta una riduzione progressiva della retribuzione (indennità di malattia) e, in casi di estrema durata (oltre 180 giorni), comporta l’azzeramento dell’indennità stessa.


Chi ha diritto l’indennità di malattia

L’indennità di malattia è corrisposta dall’Inps a chi rientri in queste categorie:

  • operaio del settore industria;
  • operaio e impiegato del settore terziario e servizi;
  • lavoratore nel settore dell’agricoltura;
  • apprendista;
  • disoccupato;
  • lavoratore sospeso dall’attività lavorativa;
  • lavoratore del settore dello spettacolo;
  • lavoratore marittimo.


L’indennità non è invece riconosciuta a chi sia:

  • collaboratore familiare (colf o badante);
  • impiegato dell’industria;
  • quadro dei settori industria o artigianato;
  • dirigente;
  • portiere;
  • lavoratore autonomo.

 

Quanto percepisce il lavoratore in malattia

I primi 3 giorni di assenza per malattia sono pagati dal datore di lavoro in una misura che dipende dall’attività lavorativa, dalla malattia e dal Ccnl applicabile. Quanto si percepisce in questi 3 giorni può quindi essere leggermente diverso da quanto si sarebbe percepito in condizioni (di salute e lavorative) ordinarie.

Per assenze di oltre 3 giorni l’indennità a carico dell’Inps è:

  • pari al 50% della retribuzione media giornaliera dal quarto al ventitreesimo giorno;
  • pari al 66,6% della retribuzione media giornaliera dal ventiquattresimo al 180esimo giorno.
  • pari all’80% della retribuzione media giornaliera dl quarto al 180esimo giorno per chi è dipendente pubblico.

L’indennità di malattia può essere ridotta in casi specifici o per specifici ambiti di lavoro. In caso di ricovero, se il lavoratore non ha familiari a carico, l’indennità corrisposta sarà pari ai 2/5 di quella che si percepirebbe normalmente. Lavoratori marittimi e lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps hanno regole specifiche per il calcolo dell’indennità.

La differenza tra quanto percepito come indennità di malattia e quanto si sarebbe percepito come retribuzione ordinaria se in grado di lavorare può essere coperto dal datore di lavoro, se il Ccnl prevede così (e non è raro che lo preveda).

 

Cosa deve fare il lavoratore colpito da malattia

Il lavoratore colpito da malattia deve farsi rilasciare un certificato che attesti la malattia stessa dal proprio medico curante (o, nel caso, dal pronto soccorso o ospedale). Spetta a quest’ultimo trasmettere il certificato per via telematic all’Inps, al più tardi il giorno successivo alla visita. La trasmissione all’Inps consente al lavoratore di non doversi occupare di persona di informare il proprio datore di lavoro. Ove non si possa procedere alla trasmissione telematica, il lavoratore deve provvedere in proprio a trasmettere il certificato cartaceo all’Inps e al datore di lavoro.

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Nel caso di malattia insorta in un Paese extra-Ue, la comunicazione deve essere inoltrata tramite gli uffici diplomatici italiani in quel Paese (in quanto cittadino comunitario, il lavoratore può avvalersi anche di servizi diplomatici di altri Paesi della Ue se non trova quelli italiani).

Il lavoratore deve sempre verificare la correttezza dei dati inseriti dal medico,  inclusi quelli relativi all’indirizzo dove sia reperibile. Il lavoratore deve inoltre comunicare ogni variazione dell’indirizzo di reperibilità e, se il datore di lavoro lo chiede, deve fornire il numero di protocollo identificativo del certificato rilasciato dal medico.

Il periodo di malattia decorre dal giorno del certificato medico. Solo in caso di certificato redatto a seguito di visita domiciliare (feriale) il medico curante può retrodatare di un giorno l’inizio della malattia. Il lavoratore può rientrare in servizio anche prima del tempo di guarigione originariamente previsto. Per farlo deve fornire comunicazione secondo le stesse modalità seguite per segnalare di essersi ammalato.

 

Quanto può durare l’assenza per malattia

La durata del periodo di malattia durante il quale il lavoratore non può essere licenziato (periodo di comporto) è stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile ed è di norma di 180 giorni all’anno. Nel caso nell’anno precedente la malattia il lavoratore abbia lavorato per meno di 180 giorni, l’assenza per malattia potrà durare al massimo per un numero di giorni identico a quello dei giorni di lavoro effettivamente prestato. Questa ipotesi può verificarsi, ad esempio, nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.

Chi sia disoccupato o sospeso da un lavoro a tempo indeterminato gode di un periodo di malattia indennizzato di massimo 180 giorni nel corso dell’anno, purché la malattia sia iniziata non più tardi di 60 giorni dal momento in cui il lavoratore si è ritrovato disoccupato o è stato sospeso.

La retribuzione è  corrisposta sotto forma di indennità e può essere di importo diverso dalla retribuzione ordinaria. Per i primi 3 giorni di assenza viene pagata dal datore di lavoro, per ogni giorno ulteriore di assenza dall’Inps.

L’assenza per malattia non impedisce al lavoratore di maturare anzianità di servizio.

 

L’obbligo di reperibilità del lavoratore durante la malattia

Il lavoratore assente per malattia può essere sottoposto a visita medico-fiscale per accertare che sia effettivamente malato. La visita può essere disposta d’ufficio, dall’Inps, o su richiesta del datore di lavoro e non può essere rifiutata.
Per consentire l’eventuale visita, il lavoro è tenuto a garantire la propria reperibilità in precise fasce orarie (di norma dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19), sia nei giorni lavorativi che in quelli festivi e nei fine-settimana. Deve quindi fornire all’Inps e al datore di lavoro un indirizzo dove possa essere reperibile negli orari stabiliti; deve inoltre comunicare agli stessi soggetti ogni eventuale variazione di quell’indirizzo.

La visita medico-fiscale può essere saltata solo se occorre effettuare accertamenti medici che non possono avvenire in un altro momento, oppure se si verificano gravi motivi familiari o personali (che devono essere documentabili) o, infine, per cause di forza maggiore.  Il lavoratore che non si fa trovare in occasione di una visita medico-fiscale fuori dai casi cui è giustificato perde l’indennità di malattia per un massimo di 10 giorni. Se non si fa trovare in occasione di una seconda visita oltre alla perdita di altri 10 giorni di indennità si vedrà decurtare l’indennità stessa del 50% per tutto il periodo di malattia a cui ha ancora diritto. Una terza mancata visita medico-fiscale in fa perdere l’intera indennità per tutto il periodo di malattia che ancora resta.

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